STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE CLAUDIO PUOTI”

 Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1. E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE CLAUDIO PUOTI- O.D.V.”, qui di seguito detta “Associazione”.

1.1. L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del
Decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di O.D.V. e utilizza tale
acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna
della medesima.

1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti che, approvati secondo le norme
statutarie, si rendano necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

2. L’Associazione nasce per diffondere i valori etici ai quali ha ispirato tutta la sua vita il medico Prof. Dott. Claudio Puoti che amava definirsi “militante dell’umanità e partigiano della solidarietà”. Come medico si è prodigato per curare i malati accogliendoli prima di tutto come persone, e come uomo si è adoperato per gli ultimi che non hanno avuto la fortuna di nascere nel posto giusto. Tramite la parola, impegnando ragione, cultura e sentimento, ha cercato di scuotere le coscienze, in particolare quelle dei giovani, per abbattere il muro di intolleranza, razzismo, indifferenza ed egoismo che giorno dopo giorno vediamo ergersi di fronte a noi.

3. L’Associazione ha sede in Roma, in Viale Gottardo n. 48. L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea sedi secondarie, sedi amministrative, sezioni locali.

4. La variazione di sede legale nell’ambito comunale, deliberata dall’Assemblea, non costituisce modifica del presente Statuto. 5. La durata dell’Associazione è illimitata.  

Art. 2 – SCOPO

1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge, per la maggior parte in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere i), u), v), del Decreto Legislativo
n. 117 del 2017 e precisamente:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

ii) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

iii) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L’Associazione, in particolare, ha lo scopo di promuovere la cultura dell’inclusione, dell’accoglienza, della pace tra i popoli, della non violenza e della legalità.

L’Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante:
a) istituzione di un premio per giovani medici che si distinguano per la loro umanità sulla base della partecipazione a iniziative e/o studi volti alla tutela dei pazienti marginali;
b) istituzione di un premio letterario e artistico rivolto a studenti ed adulti e dedicato al tema della solidarietà;
c) organizzazione di incontri e dibattiti e produzione di opuscoli, video, lavori fotografici e cinematografici, che potranno essere diffusi anche nelle scuole con finalità educativa;
d) corsi di lingua per stranieri;
e) sportelli di ascolto per individui e famiglie straniere in difficoltà e relativa assistenza e supporto tramite informazione e consulenza.

3. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.

4. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 3 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite, quali in particolare: a) quote associative; b) donazioni o lasciti.

2. I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, che ne determina l’ammontare.

3. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo.

4. Durante la vita dell’Associazione non è consentita la distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci o amministratori.  

Art. 4 – ATTIVITA’ STATUTARIE

1. Le attività statutarie sono svolte dall’Associazione principalmente tramite le prestazioni dei soci, che operano in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Possono essere rimborsate ai soci soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata.

3. Tutte le cariche sono gratuite.  

Art. 5 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone e gli enti che ne condividano le finalità e si impegnino a realizzarle e che, pertanto, accettino il presente Statuto.

2. Per ogni rapporto con l’Associazione il domicilio dei soci è quello risultante dalla domanda di ammissione.  

Art. 6 – AMMISSIONE DEI SOCI

1.La richiesta di ammissione all’Associazione è presentata al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la delibera di ammissione o di diniego all’interessato. La delibera è insindacabile.

2. L’annotazione nel libro dei soci, a cura del Consiglio Direttivo, avviene dopo il versamento della quota associativa.

3. L’iscrizione all’Associazione si considera ottenuta alla data dell’annotazione nel libro dei soci.  

Art. 7 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto: a) di partecipare alle attività dell’Associazione; b) di utilizzare le strutture dell’Associazione.

2. I soci sono obbligati: a) all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; b) al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

3. I versamenti non sono ripetibili in nessun caso, non producono altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non istituiscono quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per atto tra vivi né per successione a titolo universale o particolare.  

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza o per causa di morte.

2. Il socio che intende recedere comunica per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà. Il recesso ha effetto immediato ed è constatato dal Consiglio Direttivo.

3. È causa di esclusione, che è deliberata dal Consiglio Direttivo, il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi dell’Associazione e, in generale, l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione.

4. La decadenza è determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio ed è constatata dal Consiglio Direttivo.

5. Gli eredi del socio defunto non subentrano in luogo di lui.

6. I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

7. Il recesso, l’esclusione e la decadenza non liberano il socio e gli eredi del socio defunto dall’obbligo di pagare la quota associativa dell’anno in corso e causano la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.  

Art. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario.

Art. 10 – ASSEMBLEA

1. L’Assemblea dei soci: a) stabilisce gli indirizzi generali dell’Associazione; b) approva il bilancio di esercizio; c) adotta i regolamenti interni; d) previa determinazione del numero dei componenti, nomina e revoca il Consiglio Direttivo.

2. L’Assemblea, inoltre, delibera: a) sulle modificazioni dell’atto costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti; b) sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell’Associazione; c) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, eventualmente promuovendo l’azione di responsabilità nei loro confronti.   

Art. 11 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo e ogni volta che, con motivazione scritta, ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2. La convocazione avviene mediante avviso inviato ad ogni socio almeno dieci giorni prima della data dell’adunanza contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

3. L’avviso è valido qualunque sia lo strumento di comunicazione, purché questo garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento.

4. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

5. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. 6. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

Art. 12 – VALIDITA’ E MAGGIORANZE DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea in prima convocazione è valida se presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti.

2. L’Assemblea in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega, e delibera a maggioranza dei voti espressi dagli stessi.

3. L’Assemblea delibera sugli argomenti di cui al precedente art. 10, comma 2, lett. a), b), c), sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto.  

Art. 13 – SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, da socio nominato a maggioranza.

2. L’Assemblea nomina tra i soci un segretario e, all’occorrenza, due scrutatori.

3. Il segretario redige il verbale.

4. Il Presidente dell’Assemblea può consentire la partecipazione di non soci al fine di favorire la più ampia informazione su speciali argomenti all’ordine del giorno.

5. È ammesso l’intervento in videoconferenza o in teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui è dato atto nel verbale: – che siano presenti nel medesimo luogo il presidente dell’Assemblea e il segretario; – che sia consentito al presidente dell’Assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti; – che sia consentito al presidente dell’Assemblea e al segretario di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti relativi all’ adunanza; – che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e di visionare, ricevere e trasmettere documenti; – che la votazione sia simultanea.

6. Nei casi di cui al comma precedente, l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano il presidente di essa e il segretario.

7. Le deliberazioni sono assunte con voto palese.

8. Il verbale dell’adunanza è trascritto sul libro verbali delle assemblee.  

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di persone fisiche compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti tra i soci.

2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Se viene meno un membro del Consiglio Direttivo, l’Assemblea è convocata entro quindici giorni per la nomina del subentrante.

4. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri: a) il Presidente; b) un Vice Presidente; c) il Segretario.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri tutti o parte dei suoi poteri.  

Art. 15 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Oltre ai poteri e alle funzioni di cui al presente Statuto, spetta al Consiglio Direttivo: a) dare esecuzione alle delibere assembleari; b) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; c) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; d) redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.  

Art. 16 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce in adunanza presso la sede dell’Associazione o in altro luogo almeno quattro volte all’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

2. Esso deve essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente non meno di otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

4. L’avviso contiene l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

5. L’avviso è valido qualunque sia lo strumento di comunicazione, purché questo garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento.

6. Non è ammessa rappresentanza.  

Art. 17 – VALIDITA’ E MAGGIORANZE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L’adunanza è valida in presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L’adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

3. Il Segretario o, in sua assenza, uno dei consiglieri redige il verbale.

4. Il Presidente del Consiglio Direttivo può consentire la partecipazione di soci e non soci al fine di favorire la più ampia informazione su speciali argomenti all’ordine del giorno.

5. È ammesso l’intervento in videoconferenza o in teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui è dato atto nel verbale: – che siano presenti nel medesimo luogo il Presidente del Consiglio Direttivo e il Segretario o consigliere verbalizzante; – che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo l’accertamento dell’identità degli intervenuti; – che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo e al Segretario o consigliere verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti relativi all’ adunanza; – che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e di visionare, ricevere e trasmettere documenti; – che la votazione sia simultanea.

6. Nei casi di cui al comma precedente, l’adunanza si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente di essa e il Segretario o consigliere verbalizzante.

7. Le deliberazioni sono assunte con voto palese.

8. Il verbale dell’adunanza è trascritto sul libro verbali del Consiglio Direttivo.  

Art. 18 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

2. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

3. In caso di dimissioni, il Vice Presidente convoca entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.  

Art. 19 – SEGRETARIO

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, sovraintende alla gestione finanziaria dell’Associazione.

2. Il Segretario cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione.  

Art. 20 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L’esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione.

3. L’Assemblea delibera sul bilancio di esercizio entro il trenta aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Art. 21 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra non soci.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell’Assemblea.  

Art. 22 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.